FAQ Ministero della Salute

L’obbligo di green pass rimane in vigore nei servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso. Nei ristoranti degli alberghi serve solo per i clienti esterni.

Il green pass serve per accedere a spettacoli aperti al pubblico, eventi, competizioni sportive e per entrare in un museo o in altri luoghi di cultura. O per visitare una mostra.

Sì, l’obbligo di green pass è previsto al chiuso per palestre, piscine, centri natatori, per sport di squadra, nei centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, oltre che per tutti gli sport di squadra al chiuso.

Sì, per sagre, fiere, convegni, congressi al chiuso, ma anche in centri ternali o in parchi di divertimento. E in centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso. L’obbligo vale anche per la partecipazione a concorsi pubblici.

Sì, è necessario presentare all’ingresso il green pass. L’obbligo riguarda commensali e dipendenti.

L’obbligo si applica a «chiunque accede nelle strutture delle istituzioni formative».

Sì. Il genitore deve avere il green pass anche se entra in Accademia per colloquio o solo per firmare un documento o per compiere qualunque altra attività.

L’obbligo di green pass vale SOLO per gli studenti degli Istituti tecnici superiori (Its), oltre che per gli studenti che frequentano università, conservatori e accademie.

Sono esonerati dal possesso del green pass non solo gli studenti, ma anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Sanzione dai 400 ai 1000 euro per chi, pur avendo l’obbligo, non ha il green pass. Per i docenti c’è la sanzione aggiuntiva, dopo cinque giorni, della sospensione dello stipendio. A controllare il pass saranno i dirigenti. Previste sanzioni da 400 a 1000 euro sia per chi non ha il pass sia per il dirigente al quale è demandato il controllo.

Dal 1° settembre è obbligatorio il pass su treni ad alta velocità, intercity, intercity notte. La verifica viene effettuata dall’addetto alle ferrovie. Non c’è obbligo di green pass sui mezzi del trasporto pubblico locale: metropolitane, autobus o tram.

L’obbligo riguarda navi e traghetti interregionali. Nessun pass sui collegamenti marittimi dello Stretto di Messina in quanto si tratta di trasporto pubblico locale.

Sì, sia sui voli internazionali (bisogna aver completato ciclo vaccinale), sia sulle tratte di collegamento interne (basta aver fatto da quindici giorni la prima dose).

Per entrare in Italia, la Certificazione verde Covid-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni: aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-Sars-Cov-2 da almeno 14 giorni oppure esser guariti dal nuovo coronavirus oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza. La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema): Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson).

L’obbligo riguarda solo le tratte svolte da autobus che collegano due o più regioni o che effettuano percorsi turistici più lunghi. L’obbligo è previsto anche per servizi di noleggio con conducente.

Attualmente la durata della certificazione verde in caso di guarigione è di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione dal Covid. In caso di tampone negativo, il certificato ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test. E di 9 mesi per chi ha completato il ciclo vaccinale e per i guariti dal Covid che hanno fatto, come previsto, una sola dose del vaccino. Ma quest’ultima è stata prolungata a 12 mesi nella legge di conversione del decreto legge 23 luglio n.105 approvata dalla Camera e attualmente all’esame del Senato.

Sì. Il protocollo d’intesa firmato prevede che presso le farmacie aderenti, il prezzo del test antigenico rapido a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà di 8 euro, mentre per gli over 18 il prezzo è fissato a 15 euro. Fino al 30 novembre

La Certificazione verde Covid-19 per vaccinazione viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-Dgc ed è valida dal 15° giorno successivo alla prima dose di vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione “definitiva” dopo la seconda dose viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione ed è valida per 9 mesi. La piattaforma nazionale, dopo che si è generato il Green Pass, invia il codice authcode per scaricarlo ai recapiti mail personali o tramite sms. Il codice, con i dati presenti sulla Tessera Sanitaria, dà la possibilità di ottenere la Certificazione tramite il sito www.dgc.gov.it o su app Immuni. In alternativa, se si è in possesso di Spid o Carta d’Identità Elettronica (CIE) è possibile utilizzare l’applicazione IO. Oppure si può accedere al fascicolo sanitario elettronico regionale. Dal 30 luglio, in caso di mancato arrivo di sms o email, sul sito www.dgc.gov.it è possibile recuperare in autonomia il codice authcode e poi scaricare il green pass dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o da App Immuni.
Se serve assistenza tecnica è possibile contattare il numero verde 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 o scrivere all’indirizzo: cittadini@dgc.gov.it. Se si è utente di App IO è possibile chiedere assistenza direttamente tramite l’app. Infine, per informazioni su aspetti sanitari è possibile chiamare il numero di pubblica utilità 1500 attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

È prevista l’esenzione per «i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute». La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-Cov-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la rendano “controindicata” in maniera permanente o temporanea. La certificazione, che potrà per ora avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, servirà per accedere a tutte quelle attività per le quali è scattato obbligo di green pass. Ovviamente le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione devono continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi.

Non bisogna esibire nessun documento in negozi, farmacie, supermercati, ma anche nei bar e ristoranti all’aperto, dove si potrà pranzare o cenare liberamente, rispettando comunque il metro di distanziamento a tavola. Niente pass nelle chiese. E neppure nelle piscine all’aperto. Nessun obbligo di green pass se ristoranti e bar degli alberghi sono esclusivamente a disposizione dei clienti, mentre la certificazione sarà richiesta se la ristorazione è disponibile anche al pubblico esterno.