Linee Guida in favore degli studenti con disabilità
PREMESSA
L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità (Legge 104/1992 articolo 12).
Le seguenti linee guida, in mancanza di una legislazione indirizzata alle istituzioni che operano nell’ambito Afam, basa la propria efficacia sul percorso svolto dagli atenei italiani, in attuazione dei principi di legge vigenti e del buon senso.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
– Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge‐quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità”.
– Legge 28 gennaio 1999, n. 17: “Integrazione e modifica della legge‐quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità”.
– Legge 9 gennaio 2004, n. 4: “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.
– Legge 3 marzo 2009, n. 18: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”.
– Linee guida CNUDD – Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità 2014.
Il diritto all’educazione e allo studio durante l’intero ciclo scolastico degli studenti con disabilità è garantito dalla legge 104/1992: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità”.
La Legge 17/1999 integra la 104, introducendo riferimenti specifici in relazione alle attività che gli atenei italiani devono porre in essere al fine di favorire l’integrazione degli studenti con disabilità durante il loro percorso formativo.
La Legge 17/1999 impone ad ogni ateneo l’istituzione di un docente delegato con “funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo”. In caso di assenza di nomina tale ruolo è affidato al direttore. È essenziale, inoltre, che sia istituita anche una struttura amministrativa di supporto, coordinata dal delegato, denominata “Servizi Disabilità e DSA”. In base a tale procedura ciascun ateneo è tenuto ad erogare servizi specifici: istituzione di appositi servizi di tutorato specializzato; utilizzo di sussidi didattici e tecnici; interventi individualizzati per lo svolgimento di esami e verifiche.
Analoghe direttive sono contenute nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006), ratificata dall’Italia con la Legge 18/2009: “Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli […]. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare che: […] un accomodamento ragionevole (reasonable adjustment) venga fornito per andare incontro alle esigenze individuali; le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il programma scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione. […] Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all’istruzione post-secondaria generale, alla formazione professionale, all’istruzione per adulti e alla formazione continua lungo tutto l’arco della vita senza discriminazioni e sulla base dell’eguaglianza con gli altri.
DEFINIZIONE E LINGUAGGI
Si definiscono disabili le persone con una disabilità fisica, psichica o sensoriale, temporanea o permanente, riconosciuta dagli organi competenti del Sistema Sanitario Nazionale. L’iscrizione al Servizio per studenti con disabilità (Servizi Disabilità) garantisce loro il supporto individualizzato durante l’intero ciclo di studi e l’orientamento in uscita.
Massima attenzione è riservata al linguaggio. La dicitura “studenti handicappati o con handicap”, presente nella legge 104/1992, è stata sostituita dalle più adeguate espressioni di studenti disabili, o ancora meglio, di studenti con disabilità. L’espressione diversamente abili è da evitare.
Risulta corretto parlare di studenti con disabilità motoria, studenti con disabilità psichica e nel caso di studenti con disabilità sensoriale, preferire i termini sordi e ciechi o ipovedenti. Queste diciture, oltre ad essere previste dalle leggi, sostituiscono le definizioni per negazione (non-udenti, non-vedenti) che non risultano riconosciute come corrette né dalla comunità scientifica né dagli stessi utenti.
PRINCIPI DI ATTUAZIONE
Sono gli studenti ad avere la responsabilità di far conoscere le loro necessità sia alla direzione o alla segreteria, sia al docente dei corsi che devono frequentare. La mancata comunicazione di tali informazioni solleva l’ateneo da ogni responsabilità e da ogni obbligo normativo. Allo scopo di favorire l’iter programmatico e organizzativo finalizzato ad andare incontro alle esigenze ad personam del singolo studente con disabilità, è opportuno che lo stesso studente fornisca, contestualmente all’atto dell’iscrizione, le informazioni relative alla propria disabilità, dando così modo all’ateneo di determinare un “accomodamento ragionevole” nel più breve tempo possibile.
È opportuno che nel programma del proprio corso il docente inviti gli studenti con disabilità a manifestare le eventuali difficoltà. L’ateneo, in tal senso, include un modello ad hoc da compilare online che assuma la funzione di autocertificazione in attesa della trasmissione degli atti ufficiali alla direzione o alla segreteria. È opportuno che nel programma del proprio corso il docente inserisca il seguente invito: “Qualsiasi studente che ritenga di avere necessità di un servizio particolare dovuto all’impatto della sua disabilità sull’inserimento scolastico è invitato a contattare il docente delegato per discutere le eventuali specifiche necessità. Si prega inoltre di contattare la segreteria del Servizio Disabilità e DSA per coordinare eventuali servizi o ausili speciali per studenti con documentate disabilità. Si garantisce l’assoluta confidenzialità delle informazioni e dei dati personali”.
Se uno studente non richiede particolari servizi o ausili, nessuno si deve ritenere obbligato a fornirgli una speciale assistenza accademica. Gli studenti con disabilità possono scegliere di non servirsi dei servizi loro offerti. I servizi non vengono forniti agli studenti che non mostrino un’adeguata documentazione medica al Servizio Disabilità. I servizi possono variare per ciascuno studente a causa della sua particolare disabilità, la quale può dare le più differenti limitazioni funzionali. Le abilità di compensazione e le strategie variano da uno studente all’altro, proprio come i metodi di insegnamento variano da docente a docente. È necessario dunque che il docente delegato e lo studente discutano specifiche necessità relative alle singole specificità. Non va dimenticato, infatti, che gli studenti con disabilità documentate hanno il diritto di avere servizi e ausili.
SERVIZI E STRUMENTI SPECIFICI PER LA DIDATTICA
Agli studenti con disabilità sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici […], nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato (art. 16 comma 3 bis della Legge 17/1999). La Legge 17/1999 prevede inoltre “il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato” con l’obiettivo, come ribadito dalle Linee Guida CNUDD (Conferenza nazionale universitaria delegati alla disabilità), di “aumentare l’autonomia dello studente, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la sua partecipazione attiva al processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento e predisporre interventi mirati a seconda della condizione personale e dei bisogni educativi dello studente stesso anche al fine di creare un ambiente inclusivo”.
Per concorrere alla realizzazione degli obiettivi, si avvale della collaborazione di studenti appositamente formati (tutor alla pari), di figure professionali (tutor specializzati, interpreti LIS, counseling psicologico, assistente alla comunicazione).
Il tutor alla pari, da inquadrare come borsista, è uno studente che supporta lo studente con disabilità durante la fruizione delle lezioni e lo studio individuale, allo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli incontrati nella realizzazione del percorso formativo prescelto.
Il tutor svolge, a seconda del caso, le seguenti attività:
– accompagnamento a lezione;
– stesura di appunti;
– sbobinatura delle registrazioni;
– reperimento di materiale bibliografico;
– sostegno allo studio;
– lettura di testi e materiale didattico;
– accompagnamento dell’utente in biblioteca e ai colloqui con i docenti;
– informazioni e aiuto nella realizzazione del piano di studio e nelle prove di accesso.
Il tutor specializzato si pone come obiettivo favorire il successo formativo degli studenti con disabilità attraverso un sostegno personalizzato durante l’intero percorso di studi. La figura del tutor specializzato riveste un ruolo fondamentale per l’individuazione dei supporti e dei servizi di cui potrà fruire lo studente con disabilità, con indicazioni metodologiche e psicopedagogiche per l’intero percorso accademico. Il piano individualizzato viene concordato con lo studente sulla base di uno o più colloqui, può variare a seconda delle necessità dello studente e tiene conto delle variazioni che possono avvenire durante il percorso accademico.
– Lo studente viene seguito a partire dall’orientamento in ingresso, per le prove di accesso, per seguire le lezioni, per lo studio, laddove vi siano difficoltà nell’organizzazione e nel metodo, per sostenere gli esami e, nella fase finale del percorso, per la stesura della tesi e l’orientamento al lavoro.
– Il tutor specializzato organizza e monitora le attività dei tutor alla pari e dell’interprete LIS sulla base delle richieste pervenute dagli studenti. Il tutor specializzato, inoltre, supporta lo studente nell’adempimento di pratiche burocratiche connesse con il percorso di studi e nella fornitura e l’introduzione all’uso di software e materiali di studio multimediali.
L’interprete LIS (Lingua dei Segni) è un professionista che opera nel campo della comunicazione traducendo lezioni, esami, tesi di laurea e colloqui con i docenti in presenza di studenti sordi dall’italiano parlato o dalla lingua utilizzata nel singolo insegnamento alla LIS e viceversa. Compito dell’interprete è la trasmissione degli stessi concetti del testo originale nella lingua di arrivo. Nel far questo l’interprete favorisce la comunicazione restando sempre in posizione di neutralità. Il docente svolgerà la propria lezione avendo cura di rispettare le pause (almeno dieci minuti ogni ora), per consentire uno svolgimento ottimale del lavoro dell’interprete.
L’assistente alla comunicazione è una figura prevista dalla legge 104/1992 che supporta gli studenti con disturbo della comunicazione e/o del linguaggio, derivante da disabilità.
Gli strumenti tecnologici compensativi (hardware e software) consentono al soggetto con disabilità di acquisire sempre maggiore autonomia nello svolgimento delle proprie attività, migliorandone le opportunità di apprendimento. Tra questi strumenti, utili per la fruizione delle lezioni e/o per lo studio individuale, l’ateneo è obbligato a garantire:
– software di sintesi vocale;
– software di riconoscimento del parlato;
– software di interfaccia vocale;
– software di predizione della parola;
– tastiere allargate;
– videoingranditori;
– registrazioni di testi in formato MP3 o WMA;
– scansione di testi in formato TXT;
– testi in formato digitale;
– tavoli multimediali/multifunzione disposti in specifiche postazioni nelle Biblioteche e negli spazi di socializzazione.
Alcuni di questi servizi, quali il tutor alla pari, il tutor specializzato e gli strumenti tecnologici compensativi sono erogati da RUFA in forma del tutto gratuita. Altri, quali l’interprete LIS (Lingua dei segni) e l’assistente alla comunicazione potranno rendersi disponibili previa richiesta specifica da parte dello studente. In quest’ultimo caso RUFA concorrerà alle spese di gestione dei professionisti per una quota parte del 50% e comunque limitatamente alla quota massima di euro 2.000,00, applicando una scontistica ad hoc sull’iscrizione.
TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO PER ESAMI E VERIFICHE
Gli studenti con disabilità hanno il diritto di incontrare ciascun loro docente in forma privata, per poter considerare i problemi dovuti alla disabilità stessa. In tale agire deve essere assicurato loro il diritto alla privacy secondo le leggi vigenti. Tutte le notizie connesse allo stato di disabilità debbono essere trattate come informazioni mediche confidenziali. Se vi sono particolari richieste o problemi è opportuno che il docente compili una richiesta scritta o una serie di commenti scritti da rilasciare allo studente e da inviare al Servizio Disabilità.
Gli studenti con disabilità debbono accedere al materiale del corso ed alle informazioni presentate in classe allo stesso tempo di tutti gli altri studenti. Su questo particolare aspetto i docenti svolgono un ruolo vitale nell’assicurare che i materiali didattici siano disponibili, se necessario, in un formato alternativo e in maniera tempestiva. La conversione di materiale a stampa in formati alternativi, che essi siano Braille, file digitali audio/video, ingrandimenti o altro supporto, è un lavoro complesso e lungo. Quindi è importante che il Servizio Disabilità sia informato sui libri di testo e sulle dispense che il docente intende usare nel suo corso.
Gli studenti con disabilità sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento formativo e allo svolgimento di esami con l’uso degli ausili loro necessari. È consentito, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di disabilità, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato (art. 16 commi 4 e 5 della legge 104/1992).
Il docente può adattare le modalità di valutazione, mantenendo inalterati gli obiettivi di verifica delle conoscenze. Attraverso il supporto della segreteria/direzione è possibile trovare le modalità più idonee al singolo caso:
– realizzare una prova equipollente (orale anziché scritta);
– dividere la prova in più parti da svolgere in momenti successivi;
– disporre di tempi aggiuntivi fino ad un massimo del 30% in più del consueto;
– effettuare una riduzione quantitativa (e non qualitativa) della prova;
– avvalersi della presenza di figure professionali in relazione alla tipologia di disabilità (interprete LIS, assistente alla comunicazione o altro);
– avvalersi di ausili e strumenti tecnici o della presenza di un tutor in relazione alla tipologia di disabilità;
– accesso facilitato e appropriato agli appunti presi in classe.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati, acquisiti mediante qualsiasi modalità, dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e del regolamento Europeo 679/2016 del 27 aprile 2016 –GDPR). Il trattamento dei dati personali è finalizzato a consentire l’espletamento delle funzioni istituzionali dell’ateneo. Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali l’ateneo, nella persona del responsabile del procedimento provvede al trattamento dei dati personali senza la necessità di chiedere il consenso dell’interessato. I dati relativi alla disabilità sono qualificati come “sensibili” e vanno raccolti e registrati per scopi esclusivamente attinenti ai fini istituzionali, debbono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Esempio molto ricorrente è la comunicazione al docente da parte della segreteria/direzione dello studente con disabilità, in virtù della sua certificazione. È pertinente e completa la sola indicazione, mentre risulterebbe eccedente indicare la diagnosi.
Lo studente con disabilità, oltre a dichiararsi come studente disabile ed iscriversi al Servizio Disabilità, è tenuto a trasmettere il certificato di invalidità e/o disabilità pari o superiore al 66% a norma della legge 104/1992 per usufruire dei servizi previsti.
Il garante della Privacy è intervenuto più volte nella tutela dei dati sullo stato di salute e sui diversi aspetti concernenti il trattamento delle informazioni sulle persone con disabilità. È illegittimo indicare pubblicamente (per esempio tramite affissione di graduatoria o elenchi) la dicitura di handicap o invalidità accanto ai nominativi degli studenti.
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