Accademia

FAQ RUFA – CORONAVIRUS

La chiusura delle scuole è di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali: comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero.
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni: le scuole rimangono aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continuano ad essere prestati.

Le assenze nei periodi di sospensione forzata delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno accademico. Esso è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.
Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 i Dirigenti attivano, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, da questo punto di vista, ha integrato l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi garantendo il diritto allo studio a tutti.

Le sedi RUFA reteranno chiuse fino al 3 aprile 2020. Tutti gli uffici continueranno a prestare servizio in modalità remota, compresa la segreteria studenti che potrà essere interpellata via mail. Anche il servizio di orientamento e counseling si svolgerà online. La biblioteca, i laboratori, le aule studenti, il servizio di ristorazione e le zone relax resteranno chiusi fino a quando rimane in vigore tale obbligo di legge.

No. La realizzazione del corto ricade nella disciplina delle esercitazioni che sono anch’esse sospese. Se hai già fisicamente prelevato le apparecchiature del service cinema, invia loro una mail così da concordare il rientro delle attrezzature nelle modalità previste dalle normative che regolano l’accesso in Accademia.

No. Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 nessuno studente può avere accesso in Accademia.

No. Neanche il RUFA Space può essere frequentato dagli studenti. Una volta terminata questa fase di emergenza, saranno riprogrammate le attività collaterali di formazione.

Contatta la segreteria tramite mail ed il personale farà fronte a tutte le tue richieste.

Sul sito unirufa.it trovi le mail di tutti i docenti RUFA. Nel caso in cui non dovessi ricevere riposta contatta la segreteria studenti.

Tutte le informazioni sull’utilizzo delle piattaforme e-learning saranno pubblicate sul sito unirufa.it, ed inviate via mail agli studenti.

Le attività didattiche a distanza dell’Accademia inizieranno a partire da lunedì 16 marzo. Sul sito unirufa.it, troverete l’elenco dei corsi presenti online, realizzato sulla base dell’orario attualmente in vigore. È sufficiente cliccare sul link del corso da seguire per entrare virtualmente nell’aula, negli stessi giorni ed alle stesse ore di prima, ed “incontrare” sia il docente, sia i colleghi di corso.

Sono allo studio una serie di provvedimenti per fare fronte anche a queste esigenze. È bene evidenziare, infatti, che l’Accademia ha rivoluzionato le metodologie didattiche, nella consapevolezza che alcune lezioni sono improntate di più alla pratica e meno alla teoria. La situazione attuale è da ritenersi eccezionale e momentanea: RUFA dunque tornerà ben presto ad essere la Scuola del Fare. Ma ogni azione è anticipata dal pensiero, per cui, almeno in questa fase, anche i concetti pratici potrebbero essere verbalizzati, modificando se necessario i programmi ed il modo di apprendere fin qui strutturati.

No. Sono momentaneamente sospese sia le attività di stage e tirocinio presso aziende/enti ospitanti esterni, così da prevenire ogni forma di contagio.

Per le mobilità degli studenti si applica il principio di “causa di forza maggiore”. Si può richiedere all’Agenzia Nazionale di applicare la clausola di “forza maggiore” che permette di sospendere, cancellare o rimandare le attività Erasmus programmate o in corso di svolgimento.
RUFA si attiene alle disposizioni di legge attualmente in vigore:
– sono consentiti gli spostamenti per tornare nel proprio Paese di provenienza;
– non sono invece consentite nuove mobilità Erasmus+ in uscita o in entrata in Italia.
Consulta l’aggiornamento dell’Agenzia Erasmus+ Indire.

RUFA ti fornisce tutto il supporto possibile e ti invita:
– a metterti in contatto con l’istituto di provenienza e con la tua ambasciata o consolati (scarica l’elenco delle ambasciate presenti a Roma);
– a consultare le indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in questa pagina che include anche una sezione FAQ in inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Chi entra in Italia, in aereo, treno, per via marittima o stradale, anche in assenza di sintomi è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel Paese al Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio. Il soggetto in questione è sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 14 giorni.

No. Il Dpcm emesso in data 22 marzo, l’ordinanza congiunta del Ministero della salute e del Ministero dell’interno vietano a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Se si verifica solo una di queste possibilità è necessario: 1) procedere con l’auto segnalazione presso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale; 2) restare in isolamento fiduciario per 14 giorni senza ulteriori spostamenti o viaggi, rimanendo raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
In caso di comparsa di sintomi è obbligatorio contattare l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente, il medico di medicina generale o, in caso di emergenza, il 112.

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