Statuto di autonomia

Statuto di Autonomia dell’accademia di Belle Arti.

 

Legalmente riconosciuta – RUFA “ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS” di Roma.

 

Art. 1 – Finalità e attività dell’ Accademia.

1. La “ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS” – Libera Accademia di Belle Arti di Roma, legalmente riconosciuta, è sede primaria da alta formazione e di ricerca nei settori delle arti visive, progettazione ed arti applicate, comunicazione e didattica dell’arte. Promuove lo studio, la trasmissione ed il progresso dell’espressione creativa contemporanea, nonché la valorizzazione del patrimonio artistico e storico attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di scambi culturali e artistici con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale ed internazionale.
2. L’Accademia svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto delle norme generali fissate dalla normativa vigente.  L’Accademia garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano l’istituzione.
3. L’Accademia può attribuire borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica nel campo delle arti.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali nonché per la gestione e la fruizione anche esterna del proprio patrimonio artistico e librario e per la diffusione degli studi, dei progetti e delle opere prodotti dai docenti e dagli studenti, l’Accademia può, oltre che procedere alla costituzione di fondazioni dedicate, può aderire ad iniziative anche  consortili con Università ed altri Enti esistenti sul territorio nazionale ed internazionale.

Art.2 – Ordinamento della didattica.

L’Accademia provvede a tutti i livelli d’istruzione e formazione nei settori di propria competenza in ossequio ai principi generali che regolano l’Alta Formazione Artistica e Musicale.
L’Accademia rilascia i diplomi Accademici e gli altri titoli di studio previsti dalla legge vigente.
Sulla  base  di  apposite  convenzioni  l’Accademia può rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente ad  altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello.

Art.3 – Natura giuridica

1. L’Accademia è gestita dalla R.U.F.A. – Rome University of Fine Arts S.r.l. con sede legale in Via Latina 20, 00179 Roma e con sede operativa in Roma, Via Benaco, 2.
2. L’Accademia è dotata di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e contabile, nell’ambito delle leggi che la disciplinano e del presente Statuto.
3. Le entrate sono derivanti dalle iscrizioni ai corsi tenuti dall’Accademia. Per gli investimenti l’Accademia può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.
4. La gestione finanziaria dell’Accademia inizia il primo settembre di ogni anno e termina il trentuno agosto dell’anno successivo ed è conforme a quanto previsto dalla legge.

Art. 4 – Elenco e funzione degli organi

1. In esecuzione della Legge 508/99 l’organizzazione dell’Accademia si basa sul principio di   collaborazione tra compiti di gestione delle attività di formazione, ricerca e produzione artistica e compiti di gestione amministrativa e a questo fine si articola in: organi di governo e consultivi.
2. Gli organi di governo dell’Accademia, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Essi sono responsabili dell’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle normative vigenti, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze. Sono organi di governo dell’Accademia:
a) il Presidente
b) il Direttore
c) il Consiglio di Amministrazione
d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
e) il Consiglio Accademico
f) l’Amministratore Delegato
3. Gli organi consultivi dell’Accademia, nell’ambito delle rispettive competenze, partecipano alla valutazione delle attività dell’Accademia e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità. Sono organi consultivi:
a) Nucleo di Valutazione
b) Collegio dei docenti
c) Consulta degli studenti

Art. 5 – Il Presidente

1. Il Presidente promuove l’immagine e la diffusione dell’Accademia a livello internazionale e nazionale.
2. Svolge le funzioni di rappresentante onorario dell’Accademia nelle cerimonie pubbliche, durante gli eventi e manifestazioni in genere e presenzia alle tesi di diploma.
3. Il Direttore dell’Accademia esercita la funzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 6 – Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta la comunità accademica ed è nominato dal CDA tra docenti interni o professionisti esterni, con esperienze professionali e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
2. Il Direttore ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza e assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell’Accademia.
3. Rappresenta l’Accademia nelle cerimonie pubbliche e di conferimento dei diplomi e quando ciò è previsto dalla legge.
4. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Accademico e assicura il coordinamento tra questo organo e il Consiglio di Amministrazione, presentandone le istanze, le proposte e le delibere.
5. Garantisce la collaborazione tecnica e scientifica tra le diverse strutture didattiche e di ricerca per assicurare una prospettiva interdisciplinare e maggiore efficienza gestionale.
6. Emana il Regolamento Didattico generale d’Accademia, i regolamenti didattici dei singoli corsi e strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza.
7. Vigila sul funzionamento generale dell’Accademia e cura l’osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica.
8. Nomina con suo decreto i coordinatori didattici dei corsi e attiva le procedure per il reclutamento e la nomina dei docenti e l’attribuzione di incarichi di docenza, coordinamento e servizi per la didattica.
9. Può conferire speciali deleghe a personale docente e non docente e nominare uno o più vicedirettori a cui affidare parte delle sue funzioni o dei suoi compiti.
10. Nomina, sentito il Consiglio Accademico, i componenti del Nucleo di Valutazione.
11. Può costituire commissioni e comitati con funzioni consultive, istruttorie e gestionali in materie di sua competenza.
12. Esercita l’autorità disciplinare sugli studenti e i docenti, secondo la normativa vigente.
13. Stipula accordi e convenzioni con enti italiani e stranieri e con altre Accademie e Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.
14. Adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti.
15. Stabilisce la data e provvede all’organizzazione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei docenti nei diversi organi accademici
16. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabili, dal presente statuto e dai Regolamenti.

Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (CDA) definisce le linee strategiche di sviluppo dell’Accademia, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Accademia.
2. Propone le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto.
3. Ratifica il Regolamento Didattico Generale, su proposta del Consiglio Accademico.
4. La sua composizione e il suo funzionamento sono definiti dal presente Statuto.
5. Nomina il Direttore.

Art. 8 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a garantire l’adempimento delle finalità statutarie ed ha la rappresentanza legale dell’Accademia di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative.
2. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l’ordine del giorno. Vigila sulla promozione di iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Accademia.

Art. 9 – Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è l’organo di indirizzo delle attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica ed esercita tutte le attribuzioni in materia di indirizzo scientifico e culturale e di valutazione delle attività didattiche e di ricerca.
2. Elabora e propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il Regolamento Didattico Generale.
3. Delibera l’istituzione di nuovi corsi accademici ai sensi delle normative vigenti.
4. Predispone le relazioni richieste dalla legge e dai regolamenti interni.
5. Propone la stipula di convenzioni, l’attivazione di centri interuniversitari e l’organizzazione di attività post-lauream.
6. Valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali.
7. Il Consiglio Accademico è costituito da un numero dispari di componenti variabile, in funzione dei Corsi Accademici attivati.
Fanno parte del Consiglio Accademico:
a) il Direttore;
b) il Presidente;
c) i docenti, il cui numero è determinato dal CDA, su proposta del Direttore.
d) due rappresentanti designati dalla consulta degli studenti.
8. E ammesso a specifiche sessioni del Consiglio Accademico, su proposta del Direttore e con voto consultivo, anche l’Amministratore Delegato.
9. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l’ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all’ordine del giorno l’argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. L’avviso di convocazione deve essere comunicato, corredato dall’ordine del giorno e dalla eventuale documentazione, almeno quindici giorni prima della seduta.
10. Il Consiglio si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore dell’Accademia, il Consiglio accademico è presieduto dal suo delegato.
11. Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
12. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze, senza giustificazione alcuna, decade dal mandato.

Art. 10 – L’Amministratore Delegato

1. L’Amministratore delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione e provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in merito agli stanziamenti per tutte le attività dell’Accademia.
2. Elabora il piano economico di sviluppo e i bilanci preventivi e consuntivi e li presenta al Consiglio di Amministrazione.
3. Sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile dell’Accademia e alla gestione del personale.
4. Cura l’osservanza di tutte le norme concernenti la materia fiscale, amministrativa e di sicurezza.
5. Provvede all’acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi.
6. Sovrintende, in collaborazione con le strutture competenti, alla programmazione e gestione delle attività di marketing e di comunicazione strategica.
7. Ha la rappresentanza dell’Accademia per quanto riguarda la stipula di contratti e convenzioni che non rientrino nelle competenze del Direttore, del Presidente o del CDA.
8. Esercita la funzione disciplinare sul personale tecnico-amministrativo.

Art. 11 – Il Nucleo di valutazione

1. L’Accademia adotta un sistema di valutazione interna della attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa in conformità con le procedure del Sistema di Qualità UNI ENISO 9001:2008 e delle norme ministeriali vigenti.
2. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato Nucleo di Valutazione nominato dal Direttore, sentito il consiglio accademico.
3. L’Accademia assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
4. Al fine di garantire un adeguato rilievo statistico l’Accademia monitora annualmente i dati relativi alle iscrizioni e carriere degli studenti e all’inserimento professionale dei diplomati. Somministra agli studenti questionari di valutazione dei singoli insegnamenti, delle attività integrative e dei servizi generali, e della didattica. Somministra questionari di valutazione della preparazione degli studenti alle aziende convenzionate.
5. Il Nucleo di Valutazione è composto da 3 membri di comprovata esperienza professionale.

Art. 12 – Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto dal Direttore che lo presiede e da tutti i docenti in servizio presso l’Istituzione.
2. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.

Art. 13 – Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre ed elegge al suo interno i due rappresentanti che partecipano alle sedute del Consiglio Accademico.
2. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. La Consulta degli studenti può chiedere che nelle riunioni del Consiglio Accademico vengano inseriti all’ordine del giorno gli argomenti da essa segnalati.
4. Le modalità di funzionamento della Consulta degli studenti sono stabilite dalla Consulta stessa.

Art.14 – Autonomia regolamentare dell’Accademia

1. In conformità ai principi di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa finanziaria e contabile sanciti dalla Legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e successivi provvedimenti legislativi, l’Accademia detta norme di organizzazione e di funzionamento con i seguenti regolamenti:
a. Statuto d’autonomia dell’Accademia;
b. Regolamento Didattico Generale;
2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Regolamento didattico è  approvato dal Consiglio Accademico e va ratificato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – Regolamento didattico Generale dell’Accademia.

Gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di ricerca e produzione artistica sono normate dal Regolamento didattico, redatto ai sensi del D. P. R. 08/07/2005 n. 212, approvato dal Consiglio Accademico e adottato con Decreto del Direttore.

Articolo 16 – Biblioteca.

1. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell’Accademia; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi e può essere consultata da esterni. La Biblioteca raccoglie e conserva il patrimonio librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell’Accademia, patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per esigenze didattiche, secondo i criteri d’indirizzo stabiliti dal Direttore e dai Dipartimenti. La biblioteca aderisce al Polo SBN del Comune di Roma.
2. L’organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti.

Articolo 17 – Pubblicità delle deliberazioni.

1. Tutte le deliberazioni relative alle attività degli organi previsti dal presente Statuto debbono essere rese note mediante il sito internet istituzionale.
2. Lo Statuto e i Regolamenti, il Calendario dell’Anno Accademico e il relativo orario, tutte le loro eventuali modifiche, nonché le iniziative culturali dell’Accademia devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale ed eventuali altri mezzi a ciò idonei.

Art. 18 – Norme per il reclutamento.

Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’Accademia, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto. Il Consiglio di amministrazione può altresì, per conferire gli insegnamenti, attivare procedure di valutazione comparativa attraverso Bando pubblico. In tale eventualità, i Bandi saranno resi noti mediante affissione all’Albo accademico e pubblicazione sul sito internet dell’Accademia.

Art. 19 – Norme di reclutamento.

Le domande di partecipazione al bando pubblico di valutazione comparativa, corredate di curriculum vitae, di elenchi dei titoli e/o pubblicazioni e di tutti i documenti richiesti dai bandi, vanno indirizzate al Direttore dell’Accademia.
La valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi di insegnamento che partecipino al bando pubblico sarà effettuata da specifiche commissioni giudicatrici nominate dal Direttore. Il conferimento dell’incarico di insegnamento spetta comunque al Consiglio di Amministrazione.
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei candidati, operano secondo le procedure ed entro i termini stabiliti dalle norme di legge e dai regolamenti in vigore per le procedure di valutazioni dei docenti. Tali procedure devono accertare, ai fini del conferimento dell’incarico, le competenze artistiche, scientifiche e professionali del candidato, acquisite attraverso qualificate esperienze.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.